|
TE.C.LA.
Testimonianza Cristiana Laicale
Scarica il volantino
L'associazione femminile
Testimonianza Cristiana Laicale Te.C.La. svolge il suo programma con le
Sorelle Interne, Sorelle Esterne e le Sorelle Ausiliarie.
Mentre le Interne vivono in comunità, sono disposte a trasferirsi presso
le parrocchie ove sono richieste e possono fissarvi una residenza, le
Esterne, restando in famiglia e mantenendo la propria professione,
prestano aiuto ai rispettivi Parroci.
Le Ausiliarie, sebbene non
legate da impegno morale, fiancheggiano l'Opera prestando il loro aiuto
volontario.
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
denominata
" Te. C. La. "
Art. 1
E' costituita
l'Associazione Laicale Femminile denominata Te.C.La.
(Testimonianza Cristiana Laicale), con sede in Torino, Via San
Secondo 3.
Art. 2
Scopo dell'Associazione è quello di dedicare il tempo libero, da parte
dei membri di essa, alla diffusione dello spirito del Vangelo, secondo
gli ideali e le direttive del Concilio Vaticano
II
e il programma dell'apostolato dei Laici.
L'Associazione si prefigge di raggiungere tale scopo con i seguenti
mezzi :
Diffusione della buona stampa — Conforto morale ai sofferenti e agli
infermi — Formazione morale della gioventù —
Diffusione di princìpi morali negli ambienti di lavoro — Collaborazione
in campo morale e sociale nei centri parrocchiali di minori risorse.
Art 3
Possono far parte dell'Associazione signore e signorine in
possesso di una solida formazione spirituale e dì moralità ineccepibile.
La loro ammissione è decisa dal Consiglio dell'Associazione. Una socìa
cessa di far parte dell'Associazione o per dimissioni volontarie o per
decisione del Consiglìo-
Art. 4
I membri dell'Associazione prestano gratuitamente la loro opera.
Art. 5
L'Associazione Te.C.La. è retta da un Consiglio composto
dalla Presidente e da quattro Consigliere. Il Consiglio è eletto
dall'Assemblea delle socie, dura in carica per tre anni ed è
rieleggibile nelle singole persone. II Consiglio, nominato
dall'Assemblea, elegge nel proprio seno la Presidente.
Art. 6
La Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione
e tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione. Gli atti di
straordinaria amministrazione sono devoluti al potere del Consiglio.
Art. 7
L'Assemblea delle socie si adunerà in via ordinaria ogni
anno, in via straordinaria ogni volta che sarà ritenuto necessario dalla
Presidente o richiesto da almeno tre Consigliere.
Art. 8
II Consiglio dell'Associazione, al termine di ogni anno,
redigerà una relazione sulle opere svolte nell'anno e presenterà
all'approvazione dell'Assemblea il relativo bilancio delle attività e
passività finanziarie.
Art. 9
II patrimonio dell'Associazione è costituito da Buoni del
Tesoro per l'ammontare di Lire 5.000.000. In progresso di tempo potrà
essere aumentato da liberalità od acquisti.
Art, 10
I mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi
dell'Associazione sono costituiti da quote versate periodicamente dalle
socie, in relazione alle loro possibilità; inoltre da oblazioni e
liberalità di privati e di Enti o da eventuali rendite patrimoniali.
Art, 11
Le socìe si sostengono finanziariamente con i proventi della loro
professione.
Art. 12
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 13
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni patrimoniali
saranno devoluti a beneficio di opere aventi scopi affini a quelli
dell'Associazione stessa.
Art. 14
Per quanto non è contemplato in questo Statuto, si applicano le
disposizioni delle leggi vigenti.
In originale firmati :
Falcettini Amelia, Maria Teresa Berardo, Tosi Caterina ved. Maresca,
Delfino Margherita. Migliore Maria, D'Acci Filomena, Nicoli Casta -Dott.
Francesco Zoppi, notaio.
|